LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO NEGLI APPALTI DI LAVORI

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Il primo atto formale della fase di esecuzione del contratto è la consegna dei lavori.

La consegna dei lavori è un’operazione mediante la quale l’appaltatore che dovrà eseguire i lavori entra in possesso dell’area su cui dovrà sorgere l’opera, dell’area destinata alla formazione del cantiere, se diversa dalla precedente, nonché delle ulteriori aree necessarie allo svolgimento delle attività previste dal Progetto Esecutivo (aree di stoccaggio, aree deposito materiali, ecc.)

La consegna dei lavori viene disposta dal Direttore dei Lavori, attraverso la redazione di apposito verbale, previa autorizzazione da parte del responsabile del procedimento che può e deve autorizzare il direttore dei lavori medesimo solo dopo la stipula del contratto, ovvero subito dopo l’aggiudicazione definitiva qualora sussistano ragioni d’urgenza.

Le stazioni appaltanti possono fare ricorso alla consegna dei lavori con riserva di legge ovvero prima della stipula del contratto d’appalto, soltanto in presenza di entrambe le condizioni di seguito elencate:

a)        scaturire da cause impreviste ed imprevedibili, “ancorate cioè a condizioni chiare e riconoscibili che portano ad escludere, obiettivamente, la possibilità di prefigurarsi l’evento”;

b)        avere carattere cogente, vale a dire essere tale da “obbligare” l’amministrazione a provvedere senza indugio, al fine di evitare il pregiudizio per l’interesse pubblico che sicuramente scaturirebbe da un posticipato inizio di esecuzione dei lavori;

c)         avere, altresì, carattere obiettivo, non devono cioè essere originate da comportamenti omissivi o negligenti da parte dell’amministrazione.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni dell’urgenza di cui sopra, il Responsabile del Procedimento deve autorizzare la consegna dei lavori tempestivamente, e comunque, in modo che possa essere disposta dal direttore dei lavori entro quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

Tale adempimento riveste particolare importanza in ragione del fatto che, nel caso in cui la consegna non avvenga nel termine indicato, l’appaltatore ha la facoltà di chiedere il recesso dal contratto. Se tale l’istanza viene accolta dalla stazione appaltante, l’appaltatore avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate; per contro, se l’istanza non viene accolta e si procede tardivamente alla consegna dei lavori, l’imprese esecutrice avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, in base ai criteri di calcolo stabiliti dalla normativa.

A seguito della consegna dei lavori, partono ufficialmente i tempi e i termini per l’adempimento del contratto.

Il rispetto del termine per l’esecuzione dei lavori è uno degli obblighi imprescindibili assunti dall’appaltatore con l’assunzione della commessa, la cui violazione comporta conseguenza che vanno dalla applicazione delle penali sino alla risoluzione in danno del contratto che saranno trattati nel prosieguo.

Il termine di ultimazione può subire, tuttavia, degli slittamenti in avanti che possono essere determinati da una pluralità di fattori. La proroga del termine contrattuale deve essere innanzitutto concessa dalla stazione appaltante a seguito di sospensioni dei lavori, siano esse totali o parziali.

Le sospensioni  dei lavori sono originate da cause speciali che impediscono la prosecuzione dei lavori a regola d’arte o sono disposte per ragioni di pubblico interesse o necessità. La prima tipologia di sospensioni viene disposta dal direttore dei lavori, mentre la seconda dal responsabile del procedimento. L’appaltatore può richiedere lo scioglimento dal contratto solo per quelle scaturenti da ragioni di pubblico interesse o necessità allorché esse abbiano una durata eccedente il quarto del tempo contrattuale o siano, comunque, superiori a sei mesi.

Gli altri motivi che possono dare luogo ad una sospensione legittima sono costituiti dalle condizioni climatiche o da altre circostanze speciali che precludano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte. Per condizioni climatiche che impediscono il procedere dei lavori si devono intendere tutti quei fatti naturali che – pur senza dar vita alla causa di forza maggiore – precludano la normale prosecuzione dei lavori. Ovviamente non vi possono essere ricompresi il normale periodo di condizioni avverse che viene computato già nei documenti contrattuali ai fini della determinazione del tempo di esecuzione dei lavori.

Al di fuori di queste tipologie, le sospensioni dei lavori devono essere considerate illegittime con il conseguente diritto dell’appaltatore al risarcimento del danno, sempre che provveda a sottoscrivere con riserva sia il verbale di sospensione sia il verbale di ripresa dei lavori.

 

Le riserve sono le “domande”, al fine di richiedere ulteriori importi economici, che l’appaltatore pone alla stazione appaltante riguardo moltissimi argomenti, tra i quali si citano quelli più comuni:

Le domande dell’appaltatore devono:

  1. Essere tempestive rispetto ai fatti che si contestano;
  2. Esporre le ragioni di ciascuna domanda;
  3. Indicare gli importi di compenso cui crede aver diritto;
  4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.

In particolare, esse devono contenere, a pena di inammissibilità, la

a)        precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute.

b)        La quantificazione della riserva deve essere effettuata in via definitiva e senza la possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

 

Ulteriori proroghe al termine suppletivo rispetto alle tempistiche di contratto, sono causate dalle perizie di varianti suppletive che prevedono l’esecuzione di maggiori lavori rispetto a quelli originariamente previsti nel progetto esecutivo oggetto di contratto.

Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori,

esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a)      per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b)      per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;

c)      per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

d)      nei casi previsti dall’articolo 1664, comma 2, del codice civile;

e)      per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all’Osservatorio e al progettista.

Sono, inoltre, ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e l’importo in aumento relativo a tali varianti non superi il 5 per cento dell’importo originario del contratto e trovi copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.

 

Al termine dell’esecuzione dei lavori, l’opera realizzata deve essere sottoposta a collaudo.

Lo scopo del collaudo è quello di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti.

Il collaudo ha, altresì, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

Il collaudo viene eseguito da collaudatori nominati dalla stazione appaltante nell’ambito di soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.

Anche in tale fase conclusiva dell’iter che ha portato a compimento l’opera, il responsabile del procedimento svolge un ruolo di vigilanza, di controllo e di impulso dell’attività svolta dai collaudatori.

 

 

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