Il 4 giugno 2013 è iniziato il processo per 12 delle 15 persone che nel novembre del 2012 erano state sottoposte a misure cautelari con l’accusa di corruzione, concussione e turbativa d’asta, nell’ambito dell’inchiesta sul servizio di riscossione del bollo auto in Piemonte, Veneto e Campania, gestito dalla società GEC.
Tra gli imputati nel processo, che hanno avuto un ruolo importante nelle vicende, ci sono Giovanni Tarizzo, ex dirigente del Settore Tributi della Regione Piemonte da poco in pensione, chiamato “Zeus” nelle intercettazioni e l’amministratore delegato di GEC, Alessandro Otella, mentre Aldo Magnetto e Carlo Goffi, rispettivamente direttore generale e dipendente della GEC, hanno chiesto il patteggiamento.
Come Osservatorio Appalti e Osservatorio Corruzione abbiamo intervistato il dr. Giuseppe Salerno, GIP di questo procedimento penale che ha applicato le misure cautelari e concesso il giudizio immediato, che ci ha spiegato le modalità con cui questo fenomeno corruttivo si è sviluppato.
Abbiamo diviso l’intervista in due parti: una parte volta ad approfondire gli aspetti legati alla materia degli appalti, che potete leggere di seguito, e l’altra volta ad approfondire la tematica della corruzione pubblicata sull’Osservatorio Corruzione.
1) Ci può spiegare il caso?
Premetto che non ci saremmo mai aspettati di trovarci davanti ad un fenomeno così esteso e peculiare, data anche la rilevanza sotto il profilo economico della tassa automobilistica dalla cui riscossione la Regione Piemonte trae circa l’ 80 % delle sue risorse, tanto che la sanità regionale viene interamente pagata da questa tassa. Se la Regione Piemonte non riscuotesse le tasse automobilistiche non riuscirebbe a pagare i dipendenti della sanità.
Tutto comincia nel 2011 con un esposto in cui la società SERMETRA denuncia che il bando preparato dalla Regione Piemonte, avente ad oggetto il servizio di riscossione della tassa automobilistica, sembrava fosse stato creato ad hoc per la società che poi è risultata aggiudicataria, cioè la GEC .
Durante le indagini è emerso che la Regione Piemonte, invece di concedere in appalto il servizio mediante una procedura ad evidenza pubblica, è ricorsa ad uno strumento di tipo amministrativo che è l’avvalimento, cioè un accordo tra due pubbliche amministrazioni in cui una pubblica amministrazione chiede aiuto ad un’altra pubblica amministrazione, titolare di capacità e di organizzazione tecnica, per la gestione di un servizio. Ad esempio questo strumento potrebbe essere usato nel caso della raccolta dei rifiuti: una pubblica amministrazione che non possiede camion e mezzi per effettuare la raccolta del vetro può chiedere in prestito i camion di un’altra pubblica amministrazione ad un costo sicuramente ridotto rispetto quello che si avrebbe se si facesse una gara privata.
Questo istituto può essere utlizzato anche nel caso di erogazione di servizi che, se concessi in appalto a privati, prevederebbero l’esperimento di una gara ad evidenza pubblica. Il legislatore ha cioè consentito che la normativa sugli appalti potesse essere “superata”, anche per affidamenti di importi rilevanti (milioni di euro) ma solo nel caso in cui le parti siano entrambe due pubbliche amministrazioni.
La Regione Piemonte, invece, ha dato il servizio di riscossione della tassa automobilistica in avvalimento ad un privato, snaturando quindi completamente questo istituto ed escludendo illecitamente tutti i soggetti che avrebbero potuto partecipare ad una gara se si fosse fatta una procedura ad evidenza pubblica. In questo modo dal 1999 in poi (da quando cioè la riscossione della tassa automobilistica è stata delegata dallo Stato direttamente a tutte le Regioni) è sempre stata la GEC, in regime di monopolio e con dei margini di guadagno assolutamente illeciti, l’unica a poter riscuotere questa tassa in virtù di un primo contratto di avvalimento e poi di successive proroghe. E’ necessario però precisare che questo servizio è difficile da garantire e che non si può imputare alla GEC una mala gestione del servizio, che comunque ha sempre funzionato; il fulcro della questione dunque non è tanto la gestione del servizio ma come questo è stato affidato alla GEC.
Grazie alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, iniziate a seguito dell’esposto della SERMETRA, siamo riusciti ad individuare in Tarizzo il soggetto referente all’interno della pubblica amministrazione che gestiva, insieme a Catto (dipendente di GEC, con parenti nel Consiglio d’Amministrazione) tutta questa struttura, prima concedendo il servizio direttamente alla GEC utilizzando impropriamente l’avvalimento e poi influendo sul CSI, (a cui la Regione Piemonte aveva delegato la funzione di Stazione Appaltante) nella stesura del bando di gara. Praticamente Catto redigeva la documentazione di gara che veniva poi passata al CSI mediante Goffi, anch’egli dipendente della GEC, inserito all’interno del CSI grazie ad una lettera di patronage di Tarizzo.
Se vogliamo si può dire che la colpa della Regione Piemonte sia stata quella di conferire ad un unico soggetto, Tarizzo appunto, un potere praticamente enorme sulla gestione della tassa automobilistica. E questo è successo in primis perché non c’era (e continua a non esserci) all’interno della Regione nessuno, a parte Tarizzo, che avesse competenze specifiche sulla materia di riscossione della tassa automobilistica.
2) In che modo è nato il coinvolgimento delle altre Regioni?
La Regione Campania ha stipulato un contratto di avvalimento con la Regione Piemonte, e questo si può fare. Il problema è che in questo caso la Regione Piemonte ha concesso in avvalimento l’intero servizio e da un punto di vista amministrativo questo non è possibile perché la parte principale deve essere fatta da colui che chiede l’aiuto e la parte accessoria è delegata a colui che deve fornire il servizio aggiuntivo.
Altra cosa invece è quello che è successo in Veneto, qui il contratto d’appalto è stato creato un’altra volta ad hoc come emerge chiaramente dall’intercettazione del Bar Talmone, in cui c’erano Fadella (per la regione Veneto), Catto, Tarizzo, Otella e Magnetto che a tavolino hanno deciso quali dovessero essere le caratteristiche del bando in modo da individuare la GEC, quale società aggiudicataria.
Quindi hanno agito sui requisiti e sui criteri di valutazione?
Esattamente, assegnando dei punti a delle caratteristiche che solo la GEC poteva avere.
3) Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si presta di più per le sue caratteristiche ad agevolare comportamenti corruttivi?
Sì, il problema però è che quando ci si trova davanti ad un caso come questo in cui il bando è tagliato addosso ad una società come un abito sartoriale non c’è criterio che tenga… ad esempio quando la GEC ha vinto in Veneto nel bando era stato stabilito quale requisito per la partecipazione il possesso di due filiali d’appoggio nell’isola principale di Venezia… e la GEC quindici giorni prima aveva aperto due sedi nell’isola principale di Venezia… quindi si può attribuire il massimo o il minimo punteggio nella valutazione tecnica, ma questa viene travolta dalla presenza di criteri oggettivi che portano all’esclusione del concorrente che non è in possesso dei requisiti richiesti.
Se già a monte si costruisce un appalto con dei requisiti stringenti e assolutamente irragionevoli c’è poco da fare, qualsiasi intervento successivo diventa assolutamente inutile, sia la presentazione di una offerta tecnica sia di quella economica.. tutto diventa impercorribile.
4) Perché era così importante per Tarizzo ottenere la sponsorizzazione per la squadra di pallavolo femminile Chieri Volley?
Sinceramente non siamo ancora riusciti a capire con certezza che rapporti Tarizzo avesse con la Chieri Volley..
Era un modo per creare dei fondi neri?
Sulle questioni relative alle sponsorizzazioni, sia quella della Chieri Volley che quella di Bossi si sta ancora indagando, certo è che il sistema di sponsorizzazioni è evidentemente il classico sistema per la creazione di fondi neri. Ti sponsorizzo e poi riprendo i soldi ed anche un sistema per garantire alla società che sponsorizzo di creare dei fondi per poi pagare amministratori e fedeli. Stiamo ancora indagando su come la GEC garantisse i pagamenti e le provvigioni illecite ma a livello astratto si può dire che l’ipotesi accusatoria è quella.
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