AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

 

 

La fase terminale di scelta del contraente va dall’aggiudicazione provvisoria alla stipula del contratto passando per l’aggiudicazione definitiva.

La conclusione della gara, a seguito dell’individuazione del migliore offerente,  coincide con l’aggiudicazione provvisoria, atto interno demandato al Responsabile del procedimento o alla Commissione giudicatrice. In questa fase l’aggiudicazione è provvisoria perché la Stazione appaltante per arrivare ad approvare tale aggiudicazione (che diventa in questo modo definitiva) deve effettuare preliminarmente le verifiche circa il regolare svolgimento delle operazioni di gara e la comprova dei requisiti tecnici e professionali in capo all’aggiudicatario.

Con l’esito positivo delle verifiche sull’aggiudicazione provvisoria la Stazione appaltante adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva, con cui si  conclude il procedimento di scelta del contraente e dunque la fase pubblicistica dell’appalto.

 

Successivamente all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva si può procedere alla stipula del contratto che, ai sensi dell’art. 11, comma 10 del Codice dei Contratti,  non deve avvenire prima di 35 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione a tutti concorrenti (in modo che gli stessi possano, se lo ritengono necessario, agire in sede giurisdizionale per la tutela delle proprie posizioni impugnando l’aggiudicazione definitiva) ed entro 60 giorni da quando la stessa è divenuta efficace, salvo un diverso accordo tra le parti.

Per poter procedere alla stipula del contratto la Stazione appaltante deve previamente effettuare le verifiche circa l’insussitenza delle cause ostative ai fini antimafia, acquisendo dalla Prefettura competente le relative certificazioni..

Uno degli elementi che la Stazione appaltante è tenuta ad inserire all’interno del contratto, a seguito di apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’aggiudicatario, è costituito dall’indicazione del conto corrente presso cui l’amministrazione dovrà effettuare i pagamenti relativi all’esecuzione dell’appalto e dall’indicazione delle persone autorizzate a riscuotere sul predetto conto corrente.

A ciò si è aggiunto, dal 7 settembre 2010, con l’entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie e delega al governo in materia di normativa antimafia”, e con il D.L. 12 novembre 2010, n. 187, l’applicazione della disciplina relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, pensata con obiettivo di prevenire infiltrazioni criminali nel sistema degli appalti pubblici, attivando meccanismi di controllo che consentano di intercettare tali fenomeni e aumentando la trasparenza nelle operazioni economiche.

A decorrere dalla predetta data, infatti,  è fatto obbligo per gli operatori economici di utilizzare nei rapporti derivanti da contratti di appalto pubblici uno o più conti correnti bancari o postali a tal fine dedicati.

Tale obbligo è esteso anche ai rapporti commerciali intercorrenti tra l’appaltatore ed i propri subappaltatori o subcontraenti e subfornitori, sempre in relazione ai contratti stipulati con una Stazione appaltante in ragione di uno specifico appalto (art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i.).

All’interno del contratto dovranno, dunque, essere inserite, a pena di nullità, delle apposite clausole con cui l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Gli adempimenti che la Stazione appaltante deve compiere per fare rispettare la disciplina introdotta con l’art. 3 della Legge sul “Piano straordinario contro le mafie e delega al governo in materia di normativa antimafia” sono molteplici:

1) deve inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori aggiudicatari, a pena di nullità, come precedentemente accennato, apposite clausole con le quali:

2) deve inserire nei contratti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

3) deve verificare l’inserimento di tale clausola anche nei contratti sottoscritti tra gli appaltatori ed i subappaltatori, i subcontraenti e tutti i soggetti coinvolti nell’appalto; per fare è dunque necessario che tali contratti vengano trasmessi dall’aggiudicatario alla stazione appaltante immediatamente dopo la stipula;

4) deve procedere al pagamento delle somme dovute all’appaltatore esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, con indicazione, in relazione a ciascuna transazione, del codice identificativo della gara (CIG). Il CIG è un codice alfanumerico generato da un sistema informatico creato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici che segue tutta la “vita” di un appalto pubblico (e che deve essere riportato in tutti gli atti, da quelli relativi alla gara fino alla successiva corrispondenza con l’appaltatore) che ha, tra le altre, anche le seguenti  funzioni:

 

Per chi volesse approfondire la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari nella contrattualistica pubblica si segnala  la lettura delle Determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010 e n.  4 del 7 luglio 2011.

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