LE CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA NELL’AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI

 

Il recente decreto correttivo del Codice antimafia, appena entrato in vigore, è intervenuto a modificare  alcune disposizioni contenute nel codice riguardanti la documentazione antimafia. In particolare l’art. 9 del predetto decreto ha determinato l’entrata in vigore di tutte le norme, contenute nel codice, in materia di documentazione antimafia, superando l’impostazione originaria che prevedeva la loro entrata in vigore solo a seguito dell’attivazione della Banca dati nazionale unica di detta documentazione, attualmente ancora in fase di realizzazione.

Vediamo dunque in che cosa si sostanzia questa documentazione.

La certificazione antimafia, rilasciata dalle Prefetture, è lo strumento normativo principale in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose sui soggetti che intendo instaurare rapporti con la pubblica amministrazione, disciplinato all’interno del Codice antimafia, la cui efficacia interdittiva è automatica .

Le Stazioni Appaltanti, infatti, devono acquisire le certificazioni antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti e verificano che i legali rappresentanti, i direttori tecnici, i membri del collegio sindacale, i componenti l’organismo di vigilanza delle società con cui devono stipulare un contratto e persino i familiari conviventi con le persone fisiche sopra individuate, siano lontani da assoggettamenti alla criminalità organizzata.

L’esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa comporta il divieto di contrarre con la Stazioni Appaltanti, ne consegue che tale divieto costituisce una misura cautelare di tipo preventivo, che mira a contrastare l’azione del crimine organizzato, colpendo gli interessi economici delle associazioni mafiose, anche a prescindere dal concreto accertamento in sede penale di uno o più reati che vi siano direttamente connessi.

La documentazione antimafia è costituita da:

1) COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

Il contenuto delle comunicazioni antimafia riguarda la ricorrenza o meno delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e cioè della decadenza, sospensione o divieto di tenere rapporti con la Stazione Appaltante determinati dalla definitiva applicazione di misure di prevenzione antimafia,  derivante da sentenze penali di condanna o da altri provvedimenti del tribunale.

La comunicazione antimafia deve essere richiesta dalla Stazione Appaltante (al Prefetto della provincia in cui ha sede la Stazione stessa) per la stipula di contratti di appalto di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture di valore superiore a € 150.000,00 ed inferiore di € 5.000.000,00 ( IVA esclusa) per opere e lavori pubblici ed inferiori ad € 200.000,00 (IVA esclusa) in materia di servizi e forniture (ad esclusione dei contratti riguardanti le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa di cui al co.7 dell’art. 91 D. Lgs. 159/2011).

La comunicazione antimafia può essere sostituita da una dichiarazione  del soggetto interessato nel caso in cui i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture siano dichiarati urgenti (art. 89 D. Lgs. 159/2011).

Tale documentazione è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data dell’acquisizione.

 

2) INFORMAZIONI ANTIMAFIA

Il contenuto delle informazioni prefettizie riguarda oltre che l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto – di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – anche l’inesistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese controllate (art. 84, co. 2 D. Lgs. 159/2011), accertati mediante ulteriori indagini istruttorie.

“L’informativa in questione, per la sua natura cautelare e preventiva, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste;

– l’insieme degli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione deve essere effettuata in relazione ad uno specifico quadro indiziario nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri;
– l’informativa non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche o indiziarie, al di là della individuazione delle responsabilità penali;
– lo scrutinio demandato al giudice amministrativo deve essere condotto in sintonia al principio del “tempus regit actum”, posto che l’informativa “fotografa” la situazione corrente alla data della richiesta e all’adozione del relativo provvedimento;
– eventuali successive
 informazioni possono essere oggetto di successiva valutazione da parte del Prefetto, e cioè da utilizzare solo ove tale Autorità venga compulsata dalla (formale) richiesta di nuova certificazione antimafia e nell’ambito di un nuovo procedimento da ultimarsi con giudizio valutativo complessivo che, corroborato da eventuali altre risultanze investigative trasmesse agli Organi di polizia, può pervenire, o meno, a conclusioni analoghe a quelle rese con informativa:
– l’informativa
 antimafia, peraltro deve fondarsi su di un quadro fattuale di elementi che, pur non dovendo assurgere necessariamente a livello di prova (anche indiretta), siano tali da far ritenere ragionevolmente, secondo l’id quod plerumque accidit, esistenza di elementi che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto con la pubblica amministrazione.” Consiglio di Stato sez. III 7/12/2011 n. 6465

E’ fatto obbligo per le Stazioni Appaltanti richiedere le informazioni al Prefetto in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture, per i contratti il cui valore sia pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie.

In particolare:

– in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.000.000,00, IVA esclusa;

– in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 200.000,00, IVA esclusa;

– in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 200.000,00, IVA esclusa;

– per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o

lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00.

Per determinate tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa è sempre obbligatoria l’acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto o subcontratto, (art. 91, co. 7 D. Lgs. 159/2011).

Le informazioni antimafia vanno richieste al Prefetto della provincia della provincia in cui ha sede la Stazione Appaltante richiedente oppure al Prefetto in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti (art. 90, co. 1 D. Lgs. 159/2011).

Il Prefetto rilascia le informazioni entro 45 giorni dalla richiesta.  Le Stazioni Appaltanti possono comunque procedere alla stipula del contratto e al rilascio dell’autorizzazione in caso di urgenza (art. 92, co. 3 D. Lgs. 159/2011) o quando sono decorsi 45 giorni dalla richiesta.

Tale documentazione è utilizzabile per un periodo di dodici mesi dalla data dell’acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell’assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011).

Per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento abbiamo inserito all’interno della sezione “Giurisprudenza – antimafia” alcune massime giurisprudenziali sulla natura e sull’utilizzo di detta documentazione.

 

 

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