I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI

 

I criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici sono disciplinati agli artt. 81, 82 e 83 del Codice dei contratti che basa la selezione del soggetto che si aggiudicherà l’appalto sul confronto delle offerte ricevute secondo i due seguenti metodi:

1) il prezzo più basso, in cui viene valutato esclusivamente l’elemento economico;

oppure

2) l’offerta economicamente più vantaggiosa in cui vi è una valutazione congiunta degli elementi tecnici ed economici.

La scelta del criterio più adeguato da adottare è effettuata discrezionalmente dalla Stazione appaltante in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto (art. 81 Codice dei contratti).

 

1) Il criterio del prezzo più basso e lo svolgimento delle operazioni di gara

L’art. 82 del Codice disciplina il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, prevedendo che la stazione appaltante individui l’aggiudicatario in base all’offerta che presenta il ribasso percentuale o il valore più basso rispetto all’insieme dei concorrenti.

Tale criterio viene utilizzato quando le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già ben definite  dalla Stazione appaltante nel capitolato d’oneri, in cui sono previste  tutte le caratteristiche e condizioni della prestazione pertanto il concorrente deve solo offrire un prezzo (che deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara).

Qualora venga utilizzato il criterio del prezzo più basso non è necessario costituire una vera e propria commissione di gara essendo sufficiente la presenza di un presidente e di due testi. Tale ruolo generalmente è ricoperto dal responsabile del procedimento, che svolge, ai sensi dell’art. 10 del Codice, tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento e il cui nominativo viene reso noto ai concorrenti con il bando di gara o la lettera di invito.

Una volta ricevute tutte le offerte, contenute in un plico chiuso, entro il termine perentorio stabilito dal bando o dalla lettera di invito, viene fissata  una prima seduta pubblica durante la quale:

Durante la seconda seduta pubblica  si provvede:

Durante la terza seduta pubblica che si terrà solo nel caso in cui si sia instaurato il sub-procedimento di valutazione dell’anomalia si provvede:

Tutte le suddette attività devono essere verbalizzate.

 

2) Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice e lo svolgimento delle operazioni di gara

L’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui come precedentemente accennato vi è una valutazione congiunta degli elementi tecnici ed economici, è disciplinata dall’art. 83 del Codice dei contratti che impone alla Stazione appaltante di individuare, nel bando di gara, i criteri di valutazione dell’offerta, valutando la loro pertinenza in ragione della natura, dell’oggetto e delle caratteristiche del contratto.

A titolo esemplificativo il comma 1 del predetto articolo prevede quali possibili criteri di valutazione: a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditività; h) il servizio successivo alla vendita; i) l’assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

Analoga discrezionalità è lasciata dal comma 2 per quanto attiene il peso da assegnare a ciascun criterio, che deve essere indicato nel bando o come peso percentuale (ad esempio: prezzo 40%, qualità 30%,pregio tecnico 30%) o in termini assoluti quale punteggio (ad esempio: prezzo 40 punti, qualità 30 punti, pregio tecnico 30 punti), comunque per valori complessivi pari a cento.

Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto deve prevedere, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, fermo restando che la somma globale sia pari a cento. Lo stesso dovrà indicare, oltre che ai criteri, anche la metodologia di calcolo e di attribuzione del punteggio.

L’art. 84 del Codice prevede la nomina di una apposita commissione giudicatrice per lo svolgimento di tutte le attività necessarie all’individuazione della migliore offerta presentata.

Detta commissione, viene nominata della stazione appaltante, ed è composta da un numero dispari di componenti, tre o cinque, e presieduta da un dirigente (o, in sua assenza, da un funzionario con funzioni apicali) della pubblica amministrazione che ha indetto la procedura; in caso di carenza di organico idoneo interno all’amministrazione il Codice consente l’affidamento dell’incarico a figure professionali esterne in possesso dei necessari requisiti e che non versino nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 84, commi 4, 5 e 6, citato Codice.

La commissione giudicatrice è un organo temporaneo, collegiale, le cui decisioni  tecniche sono discrezionali, e viene nominata dalla Stazione appaltante solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e ciò al fine di garantire l’imparzialità dell’amministrazione nei confronti degli offerenti

Le operazioni di gara devono svolgersi in seduta pubblica, fatta eccezione per quelle che si possono svolgere in seduta riservata e che attengono alle attività di esame e valutazione delle offerte tecniche.

Anche in questo caso una volta ricevute tutte le offerte, contenute in un plico chiuso, entro il termine perentorio stabilito dal bando o dalla lettera di invito, viene fissata una prima seduta pubblica durante la quale:

Durante la seconda seduta pubblica  si provvede:

Durante la terza seduta pubblica  si provvede:

Durante la quarta seduta pubblica che si terrà solo nel caso in cui si sia instaurato il sub-procedimento di valutazione dell’anomalia si provvede:

Come nell’ipotesi dell’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, tutte le sopra menzionate operazioni sono oggetto di verbalizzazione.

Si evidenzia che la pubblicità di dette operazioni è elemento essenziale della procedura sia perché tutela la parità di trattamento degli offerenti sia a tutela dell’interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità dell’attività della pubblica amministrazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commenti

I commenti sono chiusi.