PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NEGLI APPALTI PUBBLICI

Continuiamo il nostro percorso di formazione vedendo con quali procedure le stazioni appaltanti  possono affidare gli appalti pubblici.

Il Codice dei Contratti individua le seguenti procedure di scelta del contraente per l’affidamento degli appalti pubblici:

Accanto a quelle elencate vi sono anche l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione, comportanti comunque l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica aperta o ristretta.

Le stazioni appaltanti, inoltre, possono decidere, anziché di porre in essere una propria ed autonoma procedura ad evidenza pubblica, di fare ricorso alle convenzioni della Consip S.p.a. o al mercato elettronico.

Il criterio generale definito dal Codice è quello secondo il quale i contratti si aggiudicano mediante procedura aperta o ristretta, mentre il dialogo competitivo e le procedure negoziate sono procedure aventi, carattere eccezionale, in quanto si può ricorrere a tali procedure esclusivamente nei casi ed alle condizioni espressamente previste. La stazione appaltante potrà scegliere di ricorrere all’espletamento delle citate procedure analizzando costi e benefici propri di ciascuna procedura.

Di seguito brevemente vi riportiamo le definizioni delle varie procedure:

A) PROCEDURA APERTA

“Le procedure aperte sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta (art. 3, comma 37,  Codice dei contratti).”

La caratteristica di tale procedura è che la stazione appaltante rende noto agli operatori economici la volontà di procedere all’affidamento pubblicando il bando di gara ed i relativi allegati che contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara.

I soggetti che possiedono i requisiti di qualificazione richiesti nel bando potranno partecipare alla competizione presentando la propria offerta, formulata nei modi e secondo i termini stabiliti nella lex specialis di gara.

 B) PROCEDURA RISTRETTA

Le procedure ristrette sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti con le modalità stabilite dal Codice (art. 3, comma 38, Codice dei contratti).

La caratteristica di questa procedura, anch’essa considerata insieme alla procedura aperta una procedura ordinaria di affidamento degli appalti pubblici, si divide in due fasi:

a) nella prima fase la stazione appaltante rende noto agli operatori economici la volontà di procedere

all’affidamento di un determinato appalto, nonché i requisiti che i soggetti devono possedere ai fini della partecipazione alla competizione per presentare una richiesta di invito;

b) nella seconda fase la stazione appaltante, invia una lettera di invito a tutti i soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare, contenente tutte le informazioni necessarie affinchè questi possano presentare la propria offerta.

Gli operatori economici interessati alla partecipazione di una procedura ristretta:

a) nella prima fase presenteranno domanda di partecipazione corredata delle dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla stazione appaltante;

b) nella seconda fase, una volta che la stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti ed ha proceduto all’invito, presenteranno l’offerta.

C) PROCEDURE NEGOZIATE

Le procedure negoziate sono così definite in quanto le stazioni appaltanti possono consultare gli operatori economici da loro scelti e negoziare con uno o più di essi le condizioni dell’appalto (art. 3, comma 40, Codice dei contratti).

Le procedure negoziate sono procedure eccezionali che derogano alle ordinarie procedure di affidamento degli appalti, cui la stazione appaltante può far ricorso solo nelle ipotesi ed alle condizioni espressamente stabilite dal Codice.

Il Codice infatti prevede:

–  all’art. 56 le ipotesi di procedure negoziate alle quali è possibile fare ricorso previa pubblicazione di un bando di gara. In tali ipotesi la stazione appaltante inviterà alla procedura i soggetti che ne faranno richiesta;

–  all’art. 57 le ipotesi di procedure negoziate alle quali è possibile far ricorso senza necessità di previa pubblicazione di un bando di gara. In tali ipotesi sarà la stazione appaltante a decidere i soggetti da invitare alla procedura medesima.

A titolo esemplificativo una delle ipotesi previste dal Codice di contratti per il ricorso a queste procedure è la presenza sul mercato di un unico operatore economico.

D) DIALOGO COMPETITIVO

Il dialogo competitivo (disciplinato all’art. 58 del Codice dei contratti) è una procedura in cui la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni volte a soddisfare le proprie necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.

Si può ricorrere al dialogo competitivo solo nel caso in cui vi sia l’esistenza di specifici presupposti; primo tra questi l’esistenza di un appalto particolarmente complesso, in presenza del quale la stazione appaltante ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto

Si ritiene un appalto particolarmente complesso quando la stazione appaltante:

– non è oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi oppure

– non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica o finanziaria di un progetto;

– in base a circostanze concrete, non dispone, per cause ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni.

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