DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO NEI CONTRATTI PUBBLICI

Giunti finalmente alla fase di esecuzione del contratto, analizziamo  in questa sede la disciplina del subappalto. Disciplina piuttosto severa, di derivazione non comunitaria, che fissa limiti alle prestazioni subappaltabili e che richiede l’autorizzazione al subappalto, al fine di tutelare il lavoro e la sicurezza e, soprattutto, l’ ordine pubblico.

Tutta la normativa di settore nasce con lo scopo di evitare le infiltrazioni mafiose all’interno dei lavori pubblici e, più in particolare, è volta ad  impedire che, con il metodo del subappalto, alle imprese aggiudicatarie in regola con tutti i requisiti, compresi quelli “antimafia”,  succedano, per l’esecuzione effettiva degli appalti, imprese subappaltatrici non meglio identificabili o controllabili.

Principio generale espresso dal Codice dei Contratti è che  “I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto” (art. 118, comma 1°), con l’eccezione stabilita al successivo comma 2 “La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all’importo complessivo del contratto”.

a) Definizioni

Il codice non dà una definizione precisa di ciò che  è subappalto ma si limita a classificarlo come “qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate”  che sia caratterizzato in modo significativo dall’impiego della manodopera; l’incidenza del costo della manodopera e del personale deve essere comunque superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.

Quando non sono presenti gli elementi che costituiscono il subappalto siamo di fronte ad un mero  subaffidamento a cui non viene applicata la disciplina del subappalto ma una forma di controllo attenuata; in questo caso, infatti, l’appaltatore può affidare a terzi tali prestazioni senza richiedere preventivamente all’autorizzazione alla Stazione Appaltante limitandosi a comunicare alla stessa il nome del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto della prestazione affidata.

Il cottimo, invece, consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’appaltatore. Pertanto mentre il subappaltatore fornisce, oltre che personale, anche materiali e mezzi d’opera, il cottimista fornisce solo il personale.

 

b) Condizioni per il subappalto e procedimento autorizzativo

Per poter usufruire del subappalto è necessario che:

La Stazione Appaltante ricevuto quanto sopra, provvede ad eseguire l’istruttoria ed entro 30 giorni (per subappalti di importo superiore ad € 100.000,00) o  entro 15 giorni  (per subappalti di importo inferiore ad € 100.000,00) autorizza il tutto. Trascorsi questi termini, laddove la documentazione presentata è idonea, si forma il “silenzio-assenso” e l’autorizzazione si intende concessa anche senza un apposito provvedimento.

Ai fini dell’istruttoria la Stazione Appaltante:

 

c) Adempimenti prima dell’inizio dei lavori in subappalto

L’appaltatore deve inoltre inviare dopo l’autorizzazione e prima dell’inizio dei lavori alla Stazione appaltante l’avvenuta “denuncia” da parte dei subappaltatori all’INPS, INAIL, Cassa edile ed Ispettorato del Lavoro. Tali dati vengono confrontati con quelli contestualmente comunicati dalla s.a. agli stessi enti.

 

d) Adempimenti dopo l’inizio dei lavori in subappalto

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, i subappaltatori trasmettono, tramite l’affidatario, manda copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti agli stessi subaffidatari, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (Art. 118, 3° codice). Alla fine dei lavori, la Stazione Appaltante comunica all’Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL e Cassa edile una serie di dati relativi anche ai subaffidatari.

 

 

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